Pos per specialisti sanitari

Spese sanitarie detraibili solo per pagamenti tracciabili con POS e altri

Dal 1 Gennaio 2020 per poter detrarre le spese sanitarie, bisogna aver pagato con mezzi tracciabili quali carte di credito debito (attraverso dispositivi POS), assegni, bonifico o altri sistemi digitali. Questo è quanto sancito nella norma di tracciabilità delle detrazioni del 19% nall’articolo 1 della legge di Bilancio nei commi 679 e 680.

Sebben un vero e proprio obbligo non ci sia, psicologi, fisioterapisti, veterinari e altri specialisti e professionisti si vedranno costretti all’acquisto di un terminale POS per accettare il pagamento con carte. Non tanto perché è l’unico modo per accettare pagamenti elettronici e tracciabili, ma perché è quello più immediato e sicuro rispetto a bonifici e assegni.

Le spese sanitarie detraibili

Le spese di cui si parla nel decreto e che possono essere detratte dall’Irpef solo se pagati con mezzi tracciabili sono:

POS per psicologi
  • spese sanitarie tipo visite e prestazioni specialistiche fatte presso professionisti e studi privati
  • spese per l’assistenza personale
  • spese veterinarie
  • per attività sportive e istruzione dei propri figli
  • quelle sostenute per l’acquisto di abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico
  • spese funebri
  • e altre

Il decreto prevede anche delle eccezioni come le spese per prestazioni sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o quelle private, ma solo se convenzionate con Servizio Sanitario Nazionale.

L’altra eccezione riguarda l’acquisto di medicinali e dispositivi medici in farmacia o dall’ottico. Per questi si può ancora usare il contante e sarà sufficiente avere lo scontrino. Si possono, quindi, continuare ad acquistare con contanti occhiali da vista o lenti a contatto, attrezzatura medica, apparecchi acustici, prodotti per dentiere, materassi ortopedici etc.

Documentazione e detrazione delle spese

Nonostante la richiesta di pagamenti digitali, tuttavia, resta un po’ strana la necessità di presentare i documenti cartacei per il pagamento del servizio, come fatture o ricevute e la stessa copia dello scontrino emessa dal terminale dopo aver fatto il pagamento con POS, e conservarli per almeno 5 anni. Questa prova va conservata per dimostrare, in caso di controllo, la coincidenza della spesa con la fattura per la prestazione.

Per questo consigliamo a tutti i clienti non solo di conservare ogni foglio ricevuto, ma di richiedere che venga indicato anche il metodo di pagamento che è stato usato.

Una cosa ancora poco chiara, per il quale ci si aspetta un intervento e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e la normativa che sancisce che colui che fruisce della detrazione deve essere anche la persona che ha pagato le spese, ad esempio deve essere l’intestatario della carta con cui si è pagato sul POS o del conto da cui è stato fatto il bonifico.

Riferimenti normativi

Riportiamo il testo dei due articoli, ma chi volesse può leggersi il decreto intero sul sito del senato.

Art. 1 comma 679 della L. 160/2019 – Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Art. 1 comma 680 della L. 160/2019 La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Art. 23 del DLgs 241/97 – I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento….. omissis

Carrello
Scroll to Top